• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Cessione di abitazione e pertinenze, plusvalenza calcolata per ogni singolo immobile
            4 Settembre 2026
          • Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza
            4 Settembre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato
Gestione degli immobili

Cessione di abitazione e pertinenze, plusvalenza calcolata per ogni singolo immobile

4 Settembre 2026
Categories
  • Gestione degli immobili
Tags
  • news
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

La cessione di un’abitazione e delle relative pertinenze, acquistate in momenti diversi, può far emergere una plusvalenza imponibile anche per la sola pertinenza comprata da meno di cinque anni rispetto alla data della cessione dell’intero complesso.

Il termine dei cinque anni tra la data di acquisto e quella di cessione va, infatti, riferito a ogni singola unità che costituisce il compendio immobiliare, anche se la vendita avviene con un unico atto. Questo termine decorre sempre dalla data di acquisto, anche in caso di ristrutturazione dell’immobile.

L’eventuale preliminare prima del rogito non genera plusvalenza perché non trasferisce la proprietà. Invece, l’acconto ricevuto in questa fase concorre al calcolo dell’importo tassabile e rientra nella quota del corrispettivo riferita alla cessione della pertinenza.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 157 del 2026, che esamina il caso di un compendio immobiliare formato da un’abitazione e due pertinenze: la prima acquistata insieme alla casa nel 2021 e la seconda nel 2025. I proprietari intendono vendere l’intero complesso nel 2026, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare nel 2025.

L’Agenzia precisa che, ai fini della tassazione della plusvalenza, il periodo di cinque anni deve essere calcolato con riferimento a ciascuna singola unità immobiliare, anche quando abitazione e pertinenze vengono cedute con un unico atto.

La regola deriva dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, che considera imponibili, in linea generale, le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma. La disciplina, ricorda l’Amministrazione finanziaria, è volta a contrastare le operazioni di natura speculativa.

Nel caso esaminato, quindi, il vincolo pertinenziale, pur facendo assumere alla pertinenza la stessa natura del bene principale, non modifica la data di acquisto della singola unità. Il conteggio dei cinque anni deve pertanto essere effettuato separatamente per abitazione e pertinenze.

Di conseguenza, nell’operazione descritta dall’Agenzia, la plusvalenza imponibile emerge esclusivamente per la pertinenza acquistata nel 2025 e ceduta nel 2026, mentre non rileva ai fini della tassazione la pertinenza acquistata nel 2021 insieme all’abitazione.

Ristrutturazione, non cambia la decorrenza dei cinque anni

L’Agenzia chiarisce inoltre che, per il calcolo del quinquennio, non assumono rilievo gli interventi di ristrutturazione eseguiti sull’immobile. Nel caso esaminato, l’abitazione era stata interessata da una ristrutturazione completa, con la parziale demolizione anche di elementi strutturali. Questi lavori, tuttavia, non modificano la data dalla quale decorre il periodo di cinque anni, che resta quella dell’acquisto dell’immobile.

Preliminare e acconto

Un ulteriore chiarimento riguarda il contratto preliminare. La sua sottoscrizione entro i cinque anni dall’acquisto non determina, di per sé, una plusvalenza imponibile, perché il preliminare non comporta il trasferimento della proprietà, che avviene soltanto con il rogito.

Diverso è il trattamento delle somme eventualmente ricevute al momento del preliminare a titolo di acconto sul prezzo. Tali somme, una volta perfezionata la vendita, concorrono alla determinazione della plusvalenza e devono essere comprese nella quota di corrispettivo riferita alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni.

La plusvalenza sarà quindi calcolata tenendo conto anche dell’acconto già percepito, in proporzione al corrispettivo attribuibile alla pertinenza interessata.

 

Allegati
Risposta_157_del_2026
Apri

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro