La Corte di Cassazione ritorna ad esaminare i presupposti di legittimità del licenziamento disciplinare, in particolare sotto il profilo della specificità delle contestazioni dell'addebito, riconfermando precedenti pronunce.
Pubblicato il decreto legge n. 223, recante la medesima data, contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
La Circolare Ance illustra dettagliatamente le novità fiscali per il settore delle costruzioni contenute nella legge di conversione n. 248/2006 del decreto legge 223/2006. In primo piano le novità in materia di cessioni e locazioni di fabbricati abitativi e strumentali.
Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della stessa sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del proprio potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità del provvedimento in parola, il giudice sia chiamato a esercitare.
La Cassazione ribadisce l'importanza della comunicazione al datore di lavoro sia dell'impugnazione del licenziamento che della richiesta di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Secondo la Cassazione al lavoratore malato è sufficiente una valida e seria ragione, apprezzabile socialmente, per assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie in cui è esposto alla visita fiscale disposta dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione afferma che i datori di lavoro svolgenti attività edile non sono tenuti al pagamento della contribuzione nell'ipotesi in cui vi sia una sospensione consensuale del rapporto di lavoro.
Per la validità di un contratto a termine è fondamentale che nello stesso siano indicate in forma scritta e specificate le ragioni che hanno determinato la fissazione di un termine.
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.
Impostazioni cookie
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.
Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).