La determinazione dell`entità della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere effettuata con riguardo alla disciplina vigente al momento in cui la concessione edilizia – ora permesso di costruire- viene rilasciata.
è quanto ha affermato il TAR Piemonte, dichiarando illegittima l`atto con cui un Comune chiedeva l`integrazione degli oneri di urbanizzazione, tra l`altro già pagati, rideterminandoli sulla base di tabelle parametriche successive al rilascio del titolo abilitativo (TAR Piemonte sentenza del 29 novembre 2005, n. 3832).
In particolare i giudici, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ribadito che l`obbligazione al pagamento degli oneri di urbanizzazione sorge solo all`atto del rilascio del titolo abilitativo (in tal senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 1564/2003, TAR Lazio sentenza n. 9982/2002, TAR Campania sentenza n. 13216/2003, TAR Basilicata sentenza n. 123/2004).
Pertanto ai fini della determinazione della somma da corrispondere, vanno applicati i parametri normativi vigenti al momento in cui sorge il relativo obbligo, vale a dire alla data in cui si perfeziona il procedimento amministrativo con l`emanazione del titolo abilitativo, indipendentemente da eventuali rateizzazioni.