è stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2005 il Decreto del Ministero dell`Interno 28 aprile 2005 che riporta l`approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l`esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
Le disposizioni di prevenzione incendi riguardano la progettazione, la costruzione e l`esercizio dei seguenti impianti termici di portata termica maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h delle disposizioni precedenti) alimentati da combustibili liquidi:
a)climatizzazione di edifici e ambienti;
b)produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c)forni da pane e altri laboratori artigiani;
d)lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e)cucine e lavaggio stoviglie.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Per quanto riguarda gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e di portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) se approvati o autorizzati dai Vigili del Fuoco – si ricorda che gli impianti di portata termica superiore a 116 kW sono soggetti al parere dei V.F. che rilasciano il relativo Certificato di prevenzione incendi – in base alla normativa previgente, non è richiesto alcun adeguamento, anche se si aumenta la portata termica, purchè non si superi il 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta. Negli altri casi è richiesto l`adeguamento.
Gli impianti esistenti in possesso del N.O.P. (nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) devono essere adeguati entro 3 anni dall`entrata in vigore del decreto con l`esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.
Gli impianti esistenti di portata termica non superiore a 116 kW, purchè realizzati conformemente alla normativa previgente, non devono essere adeguati, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non superare i 116 kW.
L`allegato al decreto definisce i requisiti tecnici che gli impianti e i locali devono possedere a seconda dello loro destinazione d`uso.
Il provvedimento entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla G.U. e cioè il 19 luglio 2005.
4311-allegato decreto 28aprile 2005_Min interno.pdfApri