Con il comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012, l’Autorità di vigilanza torna sulle cause di decadenza dell’attestazione SOA ex art. 38, comma 1, dopo il comunicato alle SOA n. 68 del 29 novembre 2011 in tema di concordato preventivo (cfr. news Ance del 02/02/2012 n. 69 =
id 5473 ).
In particolare, oggetto di attenzione è la nomina di un nuovo rappresentante legale da parte dell’impresa attestata, qualora quest’ultima non si sia resa disponibile a trasmettere alla SOA gli elementi probatori necessari per verificare i requisiti di ordine generale in capo a tale soggetto e, quindi, in capo all’impresa.
Il D.P.R. n. 207/2010, regolamento dei contratti pubblici, prevede, infatti, un complesso sistema sanzionatorio a carico delle imprese che vìolino gli obblighi di comunicazione e informazione verso l’Autorità di vigilanza o verso la SOA, di cui agli artt. 74 del regolamento e 6, co. 9, del D.L.gs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici.
In ragione di tale sistema sanzionatorio, talune SOA hanno dichiarato la decadenza di alcune attestazioni, dopo aver sollecitato inutilmente le imprese a fornire le informazioni richieste.
L’Autorità ritiene, tuttavia, questa prassi non conforme alla disciplina normativa, poiché, nelle fattispecie in esame, gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, trasmettere gli atti all’Autorità, affinché quest’ultima avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74.
La chiarificazione non ha carattere meramente formale, poiché concede all’impresa più tempo per giustificare o sopperire alle omesse comunicazioni legate al nuovo rappresentate legale; ciò, infatti, potrà avvenire non più nei ristrettissimi termini cui è soggetta la procedura sanzionatoria innanzi alla SOA (massimo 30 giorni previsti dal sollecito), ma anche successivamente nell’apposita procedura che l’Autorità avvia, trascorsi 15 giorni, concedendo 30 giorni per le necessarie chiarificazioni dell’impresa (per un maggiore approfondimento sul sistema sanzionatorio cfr. news Ance 18/05/2011 n. 863 =
id 3845).
Il principio è applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell’attestato, il permanere in capo all’impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell’articolo 38 del codice (cfr. anche artt. 70, comma 1 lett. f), 74, comma 4, e 78 del regolamento).
Si ritiene, pertanto, inevitabile prestare la massima attenzione alle comunicazioni di Autorità e SOA, onde evitare l’applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell’attestato.
5841-Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012.pdfApri