Schema DLgs recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro” (Atto n. 153)….
SENATO DELLA REPUBBLICA
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PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema DLgs recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro” (Atto n. 153).
Le Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità hanno concluso l’esame del provvedimento in oggetto con l’espressione di un parere favorevole (si veda, al riguardo, notizia di “In Evidenza” del 24 aprile 2020).
Il provvedimento reca attuazione della direttiva 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni. In particolare, l’art. 2 del testo sostituisce gli allegati XLII e XLIII, inserendo nell’allegato XLII contenente l’elenco delle sostanze, miscele e processi cancerogeni: “i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.
Per il parere reso dalla Camera si veda la Sintesi n. 17/2020
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
-Schema Dlgs recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordino della normativa di settore (Atto n.157).
La Commissione Igiene e Sanità ha concluso l’esame del provvedimento in oggetto con l’espressione di un parere favorevole con osservazioni e condizioni (si veda, al riguardo, notizia di “In Evidenza” del 24 aprile 2020).
Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento la direttiva n. 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga precedenti direttive in materia. Il provvedimento è adottato in attuazione della L. n.117/2019 (legge di delegazione europea 2018).
Lo schema è suddiviso in XVII titoli, tra questi, in particolare, in particolare, il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, reca previsioni relative all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. In particolare il Capo IV riguarda le radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione.
Il titolo XI disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, estendendo l’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (subordinati e non) e prevedendo la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente.
Per il parere reso dalla Camera si veda la Sintesi n. 17/2020
Il provvedimento tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Atto n. 158).
La Commissione Industria ha concluso l’esame del provvedimento in oggetto con l’espressione di un parere favorevole con osservazioni (si veda, al riguardo, notizia di “In Evidenza” del 24 aprile 2020).
Lo Schema apporta modifiche ed integrazioni al Dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), promuovendo, in particolare, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Vengono, in particolare, delineati i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare e modificati i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica, di cui all’art. 4 del Dlgs. 192.
Vengono, altresì, stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia; prevista l’istituzione, presso ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici; definiti i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Per il parere reso dalla Camera si veda la Sintesi n. 17/2020
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
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