
L’Anac ha fornito chiarimenti alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici dei lavori nel settore edile. Le indicazioni sono contenute nel comunicato del 17 dicembre 2025, pubblicato sul portale dell’Autorità il 5 febbraio scorso.
Il comunicato fa seguito a una richiesta avanzata dalle parti sociali, volta a sensibilizzare le amministrazioni sull’importanza dell’istituto della congruità della manodopera, disciplinato dal D.M. n. 143/2021, e a chiarire alcuni profili applicativi, in particolare con riferimento ai casi di pagamento diretto delle imprese subappaltatrici.
L’Anac è intervenuta a fronte di comportamenti difformi da parte di alcune stazioni appaltanti che, nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori previsto dal Codice dei contratti pubblici, richiedevano a questi ultimi l’attestazione di congruità, in contrasto con la normativa vigente.
Nel comunicato, l’Autorità ha riepilogato la disciplina di riferimento, precisando che la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera nel settore edile costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo. L’obbligo riguarda, nello specifico, le attività elencate nell’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività svolta dall’impresa affidataria, per le quali si applica la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, comma 2, D.M. n. 143/2021).
L’Anac ha inoltre sottolineato come l’istituto della congruità sia finalizzato a garantire il rispetto dei contratti collettivi, a contrastare il lavoro irregolare e a prevenire fenomeni di dumping contrattuale. Con riferimento alle modalità e ai soggetti legittimati a richiedere l’attestazione di congruità, l’Autorità ha chiarito che la normativa non prevede deroghe, né sotto il profilo soggettivo né sotto quello temporale. La richiesta dell’attestazione può essere effettuata esclusivamente dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima del saldo finale.
L’Anac ha, infine, ribadito che anche nei casi in cui la stazione appaltante proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023, l’amministrazione è comunque tenuta a richiedere l’attestazione di congruità all’appaltatore principale. Quest’ultimo, infatti, è responsabile dell’inserimento dei dati di cantiere nel portale “Edilconnect” ed è, pertanto, il soggetto legittimato a richiedere il rilascio dell’attestazione di congruità.
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