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Contratto collettivo nazionale di lavoro, Fiscalità delle imprese e lavoro dipendente, Fiscalità e incentivi, Lavoro, welfare e sicurezza

Flat tax su aumenti salariali e lavoro notturno: ecco le istruzioni

30 Giugno 2026
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Si amplia il perimetro applicativo delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per gli aumenti retributivi e per le indennità legate al lavoro notturno, festivo e a turni. Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate torna infatti sul tema, fornendo ulteriori indicazioni operative dopo i primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso.

La disciplina (introdotta dalla legge n. 199/2025), prevede due distinti regimi agevolati. Il primo consiste in un’imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La misura riguarda i lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.

Il secondo regime prevede invece un’imposta sostitutiva del 15% sulle componenti del salario riferite a indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, corrisposte nel 2026 entro il limite di 1.500 euro annui. L’agevolazione spetta ai lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro nel 2025.

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi la Circolare precisa ulteriormente il perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva, chiarendo che la stessa si applica anche:

  • agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (es. indennità di cassa o indennità variabile);
  • agli incrementi retributivi previsti da Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026, anche se riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione (es. con decorrenza dal 2023), sempre a condizione che siano erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.

Infine, gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore. E ciò anche se tali importi vengono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

In merito al trattamento fiscale delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno viene ulteriormente precisato che:

  • l’imposta sostitutiva si applica anche (i) alla maggiorazione prevista dai Ccnl per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, (ii) all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, (iii) all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117 del Ccnl Credito;
  • in caso di part-time verticale l’agevolazione si applica solo nell’ipotesi di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre non trova applicazione nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc;
  • in relazione alle indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

Ciò in quanto la ratio è quella di remunerare una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa.

Infine, la Circolare fornisce una specifica in relazione ad entrambe le misure agevolative, chiarendo che le stesse non si applicano nel caso in cui non vi sia un Ccnl applicato dal datore di lavoro.

Le imposte sostitutive, invece, trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che accedono al regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia.

Allegati
Circolare_n_3_del_24_giugno_2026
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
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