
Lo split payment continuerà ad applicarsi senza interruzioni anche dopo il 30 giugno 2026 e fino al 30 giugno 2029. Lo ha anticipato il Ministero dell’Economia con un comunicato del 30 giugno, spiegando che l’autorizzazione definitiva dell’Unione europea alla proroga arriverà entro il 10 luglio, ma produrrà effetti già dal 1° luglio 2026. In pratica, imprese e professionisti potranno continuare ad applicare il meccanismo senza modificare i propri sistemi informatici di fatturazione verso la pubblica amministrazione.
Lo split payment, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, prevede una regola speciale per l’Iva sulle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione e a quasi tutte le società controllate. Il meccanismo è semplice: il fornitore emette regolarmente la fattura, ma incassa soltanto l’importo della prestazione al netto dell’Iva. L’imposta, invece, viene versata direttamente all’Erario dalla pubblica amministrazione o dalla società committente. Si tratta quindi di una deroga alle regole ordinarie dell’Iva, che per essere applicata ha bisogno dell’autorizzazione dell’Unione europea. L’Italia aveva chiesto la proroga con una lettera inviata alla Commissione europea il 1° ottobre 2025. Il via libera definitivo del Consiglio Ue è atteso entro il 10 luglio 2026.
Dal 1° luglio 2025, in base all’impegno assunto dall’Italia per una graduale riduzione del meccanismo, sono state escluse dallo split payment le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate nell’indice FTSE MIB. Il sistema continua invece ad applicarsi alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, alle società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni, e alle società a loro volta controllate da questi soggetti. Rientrano nel meccanismo anche i professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte.
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Il meccanismo dello split payment è oramai attivo in Italia dal 2015 e va perdendo quel carattere di temporaneità che aveva giustificato la deroga al regime ordinario dell’IVA concessa dall’Unione europea, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta.
L’effetto principale dello split payment è proprio quello di incidere in modo significativo sull’equilibrio finanziario delle imprese, in particolar modo di quelle che operano nel settore delle costruzioni che, nell’esercizio dell’attività ordinaria, già registrano una posizione di credito IVA rilevante (perché effettuano prestazioni con aliquota IVA ridotta al 10% mentre acquistano beni o servizi con l’aliquota IVA ordinaria del 22%).
Tale effetto risulta ancora più marcato per le imprese che eseguono lavori pubblici, nei cui confronti lo split payment determina un ulteriore accumulo di crediti IVA.
Questo incremento del credito IVA in capo alle imprese comporta una pesante perdita di liquidità, che l’ANCE ha stimato in circa 5,3 miliardi di euro l’anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriore liquidità.
Ecco perché, pur ritenendo opportuno rivedere l’applicazione del meccanismo, occorre agire per sollecitare l’impegno da parte delle istituzioni nella ricerca di meccanismi che consentano alle imprese un tempestivo rientro della liquidità.
Una soluzione potrebbe essere quella di equiparare il tasso di interesse applicato sui rimborsi del credito IVA, oggi pari al 2%, a quello praticato dal sistema bancario e creditizio per concedere i finanziamenti necessari a coprire gli effetti finanziari dello split. Resta comunque ferma la necessità di intraprendere le più opportune iniziative per accelerare i tempi dei rimborsi IVA, ovvero per prevedere l’aumento del limite annuale di compensazione dei crediti d’imposta, quantomeno per le imprese che operano prevalentemente in split payment.
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