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Resi i pareri al Governo sui provvedimenti delegati che recepiscono le direttive europee in materia di prestazione energetica in edilizia ed efficienza energetica; protezione da agenti cancerogeni e mutageni; rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Archivio, Governo e Parlamento

Prestazione energetica, agenti cancerogeni e radiazioni ionizzanti: i pareri del Parlamento sui DLgs

24 Aprile 2020
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Le Commissioni parlamentari hanno concluso l’esame degli Schemi di D.Lgs in materia di prestazione energetica in edilizia, protezione dagli agenti cancerogeni e rischi esposizione a radiazioni ionizzanti rendendo i pareri al Governo. Si tratta in particolare dei seguenti:

Schema DLgs recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” 

(Atto n. 158 , Relatori l’On. Luca Sut e il Sen. Gianni Pietro Girotto del Gruppo M5S)

 

Commissione Attività produttive Camera:

 

Parere favorevole con osservazioni. Tra cui, in particolare:

“si valuti all’articolo 5, comma 1, capoverso articolo 3-bis, lettera « f)» e all’articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2,capoverso « 3-quinquies) », in materia di requisiti per la sicurezza dagli incendi, l’opportunità di apportare modifiche volte a intervenire sul livello di reazione al fuoco dei materiali isolanti utilizzati negli  interventi sugli involucri di edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione, aventi altezza superiore a 18 metri e sugli involucri degli edifici che ospitano le persone con capacità motoria ridotta quali ospedali, asili, case di riposo, oppure altri luoghi frequentati da un numero elevato di persone, prevedendo che essi debbano essere obbligatoriamente incombustibili”;

“si valuti all’articolo 7, comma 1,lettera a), capoverso 1-bis), di aggiungere, infine, il seguente numero: « 6) la riduzione dell’impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione”.

 

in corso d’esame l’Ance ha partecipato al ciclo auditivo svolto (si veda notizia “Interventi ANCE” del 10 marzo)

***

Commissione Industria del Senato:

 

parere favorevole con osservazioni, tra cui in particolare:

“si valuti, all’articolo 4, che modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di prevedere l’inserimento, tra i casi di esclusione dall’applicazione della disciplina recata dal decreto, gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

“si valuti, all’articolo 5, comma 1, capoverso “Art. 3-bis. (Strategia di ristrutturazione a lungo termine)”  di sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, è adottata entro il 30/5/2020 la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia si basa su criteri di alleviamento della povertà energetica e prevede un tasso minimo di ristrutturazioni in edifici sia pubblici che privati a fini di efficienza energetica annua pari almeno al 3%, nonché l’obbligo di ristrutturazione al raggiungimento di determinate soglie di intervento a partire dal 1° gennaio 2021, individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l’utilizzo di agevolazioni fiscali qualora gli interventi sono integralmente realizzati e finanziati da  società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori. La strategia è recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima”;

– “di prevedere, in fine, tra gli elementi che devono essere compresi nella strategia di ristrutturazione a lungo termine, la promozione e l’utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere”;

 “si valuti, all’articolo 6:

– di prevedere modalità maggiormente semplificate per la definizione degli obblighi di realizzazione di punti di ricarica, considerato che il provvedimento in esame prevede prima l’adozione di un decreto interministeriale concertato da una estesa pluralità di soggetti e, successivamente, l’adozione di singoli regolamenti edilizi comunali, con una significativa dilazione temporale nell’attuazione concreta delle disposizioni della direttiva in recepimento, e anche tenuto conto che una tempistica così delineata non sembrerebbe, tra l’altro, garantire l’infrastrutturazione capace di rispondere alle necessità imposte dagli obblighi di riduzione delle emissioni delle autovetture immesse sul mercato, operativi già dal 2021;

–di introdurre, con riferimento a quanto evidenziato al punto precedente, un complesso minimo di obblighi immediatamente operativi, così come previsto dall’articolo 8 della direttiva in recepimento, adottando modalità analoghe a quelle già previste per gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mantenendo ferme, al contempo, le modalità individuate dall’articolo 6 in esame ai fini dell’adozione del decreto con cui si prevede l’ampliamento degli obblighi minimi, nonché l’applicazione degli stessi, agli edifici non residenziali esistenti dal 1° gennaio 2025, come previsto dall’articolo 8,  paragrafo 3, della direttiva”;

“si valuti l’opportunità all’articolo 16, di prevedere un maggior coordinamento tra il comma 2 del medesimo articolo, che abroga l’articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e il comma  1, che prevede che i comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che non residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici”;

“si valuti l’opportunità di recepire quanto previsto dal nuovo articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/844, che stabilisce che gli Stati membri prevedano misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi”.

 

In corso d’esame l’Ance ha partecipato al ciclo auditivo svolto (si veda notizia “Interventi ANCE” del 28 febbraio. )

 

Lo Schema tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

 

Per i contenuti del testo, che prevede, tra l’altro, la strategia per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale entro il 2050; infrastrutture per ricarica veicoli elettrici; azioni per formazione nel settore edile; nuovi criteri per APE; incentivi per il miglioramento della prestazione energetica, si veda precedente del 19 febbraio.

 

Schema DLgs recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro”

(Atto n.153, Relatori gli Onorevoli Antonio Viscomi e Nervo Rizzo del Gruppo PD e i Senatori Tommaso Nannicini del Gruppo PD e Giuseppe Pisani del Gruppo M5S)

 

Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali Camera:

Parere favorevole

***

 

Commissioni riunite Lavoro e igiene e Sanità Senato:

Parere favorevole

 

in corso d’esame l’Ance ha partecipato al ciclo auditivo svolto (si veda notizia “Interventi ANCE” del’ 11 marzo.)

 

Lo Schema tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

 

Per i contenuti del testo, che prevede, tra l’altro, tra i processi di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori l’inserimento dei lavori che comportano un’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, si veda precedente del 21 febbraio.

 

Schema Dlgs recante “Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordino della normativa di settore”

(Atto n.157, Relatore l’On. Nicola Provenza del Gruppo M5S e Presidente Relatore il Sen. Stefano Collina del Gruppo PD)

 

Commissione Affari Sociali Camera:

parere favorevole con osservazioni, tra cui, in particolare:

 

– “l’art. 17, c.6, concerne le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon nell’aria. Considerata l’esigenza fondamentale della tutela della salute pubblica, si reputa importante prevedere che le attività di misura non siano demandate dall’esercente direttamente a servizi esterni di dosimetria senza una certificazione da parte del professionista competente, essendo quest’ultimo sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione”;

-“l’articolo 205, comma 6, prevede come autonoma fattispecie di reato l’inosservanza di prescrizioni dettate dall’amministrazione competente relativamente alle pratiche di cui all’articolo 24, soggette a nulla osta. Al riguardo, si ravvisa un’incongruenza tra la disciplina sanzionatoria e la mancanza di una specifica disciplina del sistema dei controlli in materia di pratiche soggette a notifica, che appare pertanto opportuno integrare.

 

***

Commissione Igiene e Sanità Senato:

Parere favorevole con condizione ed osservazioni, tra cui in particolare:

“in esito a revisione integrale dell’articolato, siano individuate ed espunte dal provvedimento tutte le disposizioni che introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva;

(condizione)

–  “nel provvedimento sono riscontrabili alcune previsioni, contenute nell’articolato e nell’Allegato I, che appaiono difformi dai contenuti della direttiva sui criteri di esenzione e di allontanamento e suscettibili di determinare criticità per il settore nucleare italiano”(specificatamente indicati);

– “la declinazione del sistema regolatorio previsto dalla direttiva nella proposta di articolato non sembra tenere in dovuta considerazione la specificità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), pur essendo quest’ultimo il destinatario principale dei processi di notifica e autorizzazione indicati nella proposta di articolato, alcuni dei quali sono definiti in modo indistinto rispetto a qualunque tipologia di attività (tra cui ad esempio le attività di decommissioning delle ex-centrali nucleari), risultando ingiustificatamente rigidi e onerosi nei confronti delle attività svolte dal SSN”;

– “in relazione all’articolo 23, in materia di allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali, si rileva la necessità di valutare i profili di coordinamento tra gli apparati autorizzativi nazionali e quelli regionali al fine di assicurare l’armonizzazione tra le regolamentazioni”.

In corso d’esame l’Ance ha partecipato al ciclo auditivo svolto (si veda notizia “Interventi ANCE” del 4 marzo)

Lo Schema tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Per i contenuti del testo, che prevede tra l’altro, l’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nonché norme sulle radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione, si veda precedente del 21 febbraio.

 

 

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