La Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando la ragionevolezza dei principi enunciati sul punto in sede di legittimità, in quanto il tempo impiegato per la vestizione è un obbligo preparatorio alla effettiva prestazione lavorativa da considerare come di natura puntuale, non trovando prescrizione quanto alla durata della stessa.
La fattispecie, oggetto della sentenza in commento, riguarda una lavoratrice che ha subito due diversi licenziamenti da parte dello stesso datore di lavoro.
La Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale adottare il criterio di scelta del requisito pensionistico o la possibilità di raggiungerlo nel corso della mobilità è legittimo qualora permetta di formare una graduatoria unica e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 13 novembre 2006 n. 279 recante "Misure urgenti in materia di previdenza complementare" che anticipa di fatto l'avvio della riforma della previdenza complementare.
La Corte di Cassazione sancisce consolidati principi in tema di procedimento disciplinare ex art.7, legge n. 300/70, soffermandosi sulle caratteristiche relative ai requisiti di "precisione" e di "immediatezza" della contestazione dell'addebito.
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